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Tariffa professionale
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
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Art. 1.
Premessa
La presente tariffa ha carattere nazionale. Essa stabilisce gli onorari e
dispone circa il rimborso delle spese per le prestazioni professionali
degli Ingegneri e degli Architetti iscritti nei rispettivi albi ed è
valida e vincolante nei confronti sia dei privati che dello Stato e degli
Enti Pubblici. Gli onorari stabiliti nella presente tariffa costituiscono
minimi inderogabili ed ogni patto contrario è nullo. Ogni maggiorazione
dei predetti minimi dovrà essere preventivamente concordata con il
Committente. Qualsiasi integrazione modifica od aggiornamento alla presente
tariffa deve essere proposto dai Consigli Nazionali riuniti degli
Ingegneri e degli Architetti, sentite da parte dei Consigli stessi, le
organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie. Gli
adeguamenti dei compensi a tempo ed a quantità stabiliti dalla presente
tariffa saranno proposti congiuntamente dai Consigli Nazionali con
riferimento alle variazioni dell'indice generale dei prezzi stabiliti
dall'Istituto Centrale di Statistica ogni qualvolta le variazioni di detto
indice, rispetto a quelle corrispondenti alla data di approvazione della
tariffa ed ai successivi scatti, superi il 10%. I Consigli degli Ordini
sono gli organi competenti e qualificati ad esprimere parere sia sulla
applicazione ed interpretazione della presente tariffa, sia sulla
idoneità degli elaborati a configurare l'entità della prestazione sia
infine, a esprimere giudizio di congruità sulla misura del criterio di
discrezionalità adottato dal Professionista.
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Art. 2.
Norme generali
Sono da compensare con la presente tariffa tutte le operazioni afferenti
la pianificazione fisica del territorio: ai vari livelli le prestazioni
con i relativi onorari sono indicate e specificate nei successivi
articoli. Gli onorari per prestazioni non espressamente previste dalla
presente tariffa saranno valutati a discrezione derivandoli, per analogia,
dai compensi per prestazioni similari; essi devono essere concordati
preventivamente o, in difetto, stabiliti dai Consigli degli Ordini: devono
anche essere preventivamente concordate le maggiorazioni indicate nei
singoli articoli che le prevedono. Gli elaborati sono di massima descritti
nei successivi articoli per ogni categoria di prestazione. Quando per
legge o per Regolamento o per necessità del Committente siano richiesti
tipi diversi di elaborati o altri in aggiunta detti elaborati saranno
precisati nel numero, nelle caratteristiche e nelle scale più opportune
dalle modalità di incarico, che ne prevederà anche il particolare
compenso suppletivo da concordare sulle basi della presente tariffa. Nel
caso che l'incarico sia affidato dal Committente a più Professionisti non
si verificano gli estremi di incarico collegiale. Nessun aumento spetta
invece ai gruppi di professionisti spontaneamente costituiti. In aggiunta
agli onorari come sopra indicati spettano in ogni caso i compensi a tempo
ed i rimborsi spese previsti dagli articoli 10 e 11 della presente
Tariffa. Tali compensi e rimborsi possono essere conglobati previo accordo
fra le parti, nella misura risultante dalla Tabella B.
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Art. 3.
Prestazioni
Le prestazioni professionali riferentesi all'urbanistica hanno per
oggetto:
1) Piani generali:
1/A - piano territoriale di coordinamento;
1/B - piano regolatore a livello comprensoriale (intercomunale) e
comunale;
1/C - piano di settore: (paesistico, infrastrutturale, di sviluppo
turistico, di sviluppo industriale e simili);
1/D - programma di fabbricazione e regolamento edilizio.
2) Piani di esecuzione:
2/A - piano particolareggiato e di zona (lottizzazione);
2/B - piano particolareggiato di risanamento e conservazione.
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Art. 4.
Piano territoriale di coordinamento - 1/A
I compiti del Professionista o del gruppo professionale e gli elaborati da
presentare per il piano territoriale di coordinamento all'Ente
committente, saranno concordati fra l'Ente medesimo ed il Professionista o
gruppo professionale incaricato, in quanto tale piano stabilisce
l'indirizzo di sviluppo urbanistico di un territorio la cui area, definita
in sede politico-amministrativa, supera i limiti di un piano a livello
intercomunale e può raggiungere anche l'area di una provincia o di più
province fino ad interessare una intera regione e i cui confini non
coincidono necessariamente con quelli amministrativi. Gli onorari, stante
l'ampiezza e la variabilità del tipo d'incarico, saranno stabiliti a
discrezione, sulla base di un preciso programma di lavoro.
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Art. 5.
Piano Regolatore a livello comprensoriale
(intercomunale) e comunale - 1/B
Le prestazioni del professionista per la formazione dei piani regolatori
comprensoriali (intercomunali) e i piani regolatori comunali i quali
definiscono le destinazioni d'uso del territorio e le relative norme di
attuazione comprenderanno di norma:
- l'analisi dello stato di fatto, individuando il sistema delle
infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature di uso pubblico,
nonché i caratteri geologici, idrologici, paesistici e naturali del
territorio interessato dal piano, tenendo anche conto della situazione
riscontrata nel territorio circostante;
- le previsioni degli insediamenti, lo sviluppo e la trasformazione degli
insediamenti abitativi e produttivi, stabilendone le destinazioni d'uso,
le relative norme tecniche di attuazione del piano e le eventuali
indicazioni per la stesura del regolamento edilizio;
- le previsioni delle infrastrutture; degli impianti e delle attrezzature
pubbliche e d'uso pubblico;
- i perimetri delle zone di interesse paesistico e storico-artistico, le
relative modalità di utilizzazione e le eventuali prescrizioni speciali
d'uso;
- i programmi e le fasi di attuazione.
Gli elaborati tipici relativi alle prestazioni del presente articolo
devono essere almeno i seguenti:
- relazione preliminare sulle scelte fondamentali e sugli indirizzi che
sono stati assunti per la redazione del piano;
- relazione generale analitica dello stato di fatto;
- relazione illustrativa con 1'indicazione dei problemi delle esigenze
consequenziali alla analisi delle soluzioni proposte riferite ad un
congruo periodo di tempo e dei relativi criteri di scelte;
- planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 del territorio sottoposto
a pianificazione con indicazione dello stato di fatto;
- planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sintetica
delle destinazioni e con designazione della rete viaria e delle principali
infrastrutture;
- planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con la chiara indicazione
di tutte le previsioni oggetto del piano;
- norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni d'uso, con
particolare riferimento alla normativa generale da adottare per i piani
urbanistici esecutivi;
- eventuali prescrizioni per il regolamento edilizio;
- programma e fasi di attuazione con particolare riferimento alle
priorità per i piani urbanistici esecutivi e le opere di pubblico
interesse;
- quant'altro occorra a consentire la corretta interpretazione del
piano;
- relazione contenente le proposte dei progettisti in merito alle
osservazioni presentate al P.R.G.
L'Ente committente ha il compito di fornire tutto il materiale topografico
necessario, definito d'accordo con il Professionista e con la sua
assistenza e consulenza compreso lo stato di fatto aggiornato dell'intero
aggregato urbano; la documentazione relativa ai caratteri geologici,
idrologici e naturali del territorio interessato; tutti i dati statistici
relativi alla demografia, alla produzione e distribuzione; alla
consistenza ed alla attività edilizia relativa all'ultimo decennio, alle
condizioni economiche e sociali della popolazione, ai mezzi di locomozione
ed all'intensità del traffico interno. Fornirà inoltre l'elenco degli
edifici storici ed artistici, nonché i dati relativi a tutti gli elementi
normativi, vincolistici e programmatici, che interessano il territorio
oggetto del piano. L'Ente committente dovrà inoltre fornire gli studi
socio-economici atti a determinare le previsioni di sviluppo del
territorio da pianificare. Il materiale cartografico, analitico e
statistico di cui sopra costituirà l'oggetto della "relazione
generale analitica dello stato di fatto" di cui al punto 2) e della
"planimetria dello stato di fatto" di cui al punto 4). Gli
onorari da corrispondere per il piano regolatore comunale vengono
determinati in funzione del numero degli abitanti nel territorio comunale
alla data dell'incarico secondo le aliquote della tabella A e interpolando
linearmente per i valori intermedi. Per i piani regolatori comprensoriali,
quando gli elaborati richiesti siano quelli previsti per i piani
regolatori comunali, il compenso verrà calcolato come media tra l'importo
relativo al comprensorio nel suo insieme e quello calcolato come somma
degli importi relativi ai singoli Comuni inclusi nel comprensorio. Per i
centri di nuova formazione gli onorari devono essere determinati in base
alla popolazione prevista per i centri medesimi entro un periodo massimo
di venti anni. Per le stazioni di cura, soggiorno e turismo, la popolazione
va calcolata in base alla punta di massima influenza dell'ultimo triennio.
Oltre all'onorario stabilito come sopra, sono da applicare le
seguenti integrazioni da determinare col committente all'atto
dell'incarico:
- per il particolare carattere storico-artistico o l'importanza della
zona ai fini del soggiorno e del turismo, per le zone soggette alle leggi
sulle bellezze naturali o comunque particolarmente interessanti
paesisticamente: aumento dal 10 fino al 30%;
- per la complessità di problemi derivanti dalle caratteristiche
orografiche geologiche e idrologiche del territorio: aumento dal 5 fino al
20%;
- per la complessità di problemi derivanti dalla particolare struttura
economica, produttiva e di traffico: aumento dal 10 al 30%
- per la previsione di incremento di popolazione superiore al 50% in anni
20, aumento dal 10 fino al 30%.
Dette integrazioni vanno applicate tenendo conto delle elaborazioni
specifiche effettivamente svolte dal professionista in relazione ai temi
suddetti secondo l'entità delle caratteristiche cui si riferiscono: esse
sono cumulabili fino ad una integrazione massima complessiva del 50%.
Quando il Committente non fornisce la documentazione di cui al
precedente 3° comma o la fornisca soltanto in parte, al Professionista è
dovuto il rimborso delle spese necessarie per il reperimento e
l'approntamento di detto materiale. Costituisce incarico a se stante lo
studio e l'elaborazione del regolamento edilizio o la consulenza a detta
elaborazione. Gli onorari per le suddette prestazioni saranno determinati
con criterio discrezionale preventivamente concordato.
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Art. 6.
Piani generali di settore - 1/C
I piani generali di settore comprendono i piani paesistici, i piani delle
infrastrutture; i piani di sviluppo turistico, i piani di sviluppo
industriale e simili. Il contenuto di questi piani urbanistici, alla
dimensione territoriale, comprensoriale o comunale, che disciplinano lo
sviluppo del territorio in funzione di problemi settoriali, come la tutela
e la valorizzazione del paesaggio, l'individuazione e lo sviluppo di zone
turistiche o industriali, la pianificazione dell'edilizia scolastica e
ospedaliera, quella delle autostrade, acquedotti, infrastrutture
elettriche ecc., sarà quello definito dalle specifiche leggi vigenti
all'atto del conferimento dell'incarico o, in assenza, dal disciplinare
d'incarico. Gli elaborati previsti per questi piani saranno analoghi a
quelli già descritti per il piano regolatore territoriale comprensoriale
o comunale, ad eccezione della scala delle planimetrie che sarà adottata
nella misura più conveniente alla chiara indicazione delle previsioni del
settore considerato. È compito del committente di fornire al
Professionista tutto il materiale cartografico, analitico, statistico e i
relativi elaborati conclusivi, come indicato all'art. 5 per il piano
regolatore. Quando il committente non fornisca il suddetto materiale, vale
quanto già detto all'art. 5. Gli onorari da corrispondere per
l'elaborazione di questi piani dovranno essere valutati come un compenso
discrezionale da determinarsi tra le parti sulla base di un preciso
programma di lavoro: per i piani infrastrutturali che comportano anche lo
studio di alcune delle infrastrutture previste nei piani stessi, vanno, in
aggiunta, applicate le tariffe afferenti alle prestazioni richieste.
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Art. 7.
Programma di fabbricazione e regolamento edilizio
- 1/D
Il programma di fabbricazione da redigersi a cura dei Comuni sprovvisti di
piano regolatore ai sensi della vigente legislazione a corredo del
regolamento edilizio dovrà contenere l'indicazione dei limiti di zona;
dei tipi edilizi in essa consentiti e l'analisi dello stato di fatto,
individuando il sistema delle infrastrutture degli impianti e delle
attrezzature di uso pubblico, nonché i caratteri geologici, idrologici,
paesistici e naturali del territorio interessato dal piano, tenendo conto
anche della situazione riscontrata nel territorio circostante. Gli
elaborati saranno costituiti da:
- planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 del territorio sottoposto
a pianificazione con l'indicazione dello stato di fatto;
- una planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 con la indicazione
delle zone e delle destinazioni, delle direttrici di espansione e la
designazione della rete viaria, delle infrastrutture e dei servizi
pubblici con particolare riguardo a quelli a livello di insediamenti;
- una tabella o una descrizione delle tipologie edilizie;
- una relazione nella quale siano illustrati i criteri in base ai quali
è stato compilato il programma;
- quant'altro occorra a consentire la corretta interpretazione del
programma.
L'onorario per la redazione del programma di fabbricazione e relative
norme è fissato nella misura del 40%, dai compensi base stabiliti per i
piani regolatori corrispondenti. L'eventuale redazione del regolamento
edilizio verrà compensata con criterio discrezionale concordato
preventivamente. È compito del Committente di fornire al Professionista
tutto il materiale cartografico, analitico, statistico e i relativi
elaborati conclusivi come indicato all'art. 5 per il piano regolatore.
Quando il Committente non fornisca il detto materiale vale
quanto già detto all'art. 5.
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Art. 8.
Piani particolareggiati e di zona
(lottizzazioni) - 2/A
Il piano particolareggiato che sviluppa le direttive ed i criteri tecnici
stabiliti dai piani di cui costituisce l'attuazione conterrà di norma i
seguenti elementi:
- la delimitazione del perimetro delle aree interessate;
- la precisazione tecnica degli interventi e delle trasformazioni;
- i progetti di massima delle infrastrutture comprese le sezioni stradali
quotate sia longitudinali sia trasversali;
- l'indicazione planivolumetrica degli insediamenti, la progettazione
schematica delle relative opere di urbanizzazione primaria e la
specificazione delle attrezzature;
- l'indicazione delle utilizzazioni delle opere da convenzionare o
soggette ad espropriazione;
- le norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;
- programmi e fasi di attuazione;
- dati sommari di costo.
Sono assimilabili ai piani particolareggiati e pertanto compensabili con
gli stessi criteri stabiliti nel presente articolo tutti quei piani che,
anche se non derivano da una committenza pubblica e se non rivestono un
carattere ufficiale, comportano lo stesso impegno di studio e di
elaborazione come per esempio i piani particolareggiati di nuovi
insediamenti o di quartiere, i piani di lottizzazione da convenzionare, i
piani di ricostruzione, nel caso di piano di lottizzazione spetta al
professionista incaricato, ove richiesto, la consulenza nella redazione
della convenzione.Gli elaborati tipici relativi alle prestazioni del
presente articolo sono di norma:
- relazione illustrativa dei criteri di impostazione del piano;
- una o più planimetrie del piano particolareggiato disegnate sulla
mappa catastale contenente tutti gli elementi delle previsioni sopra
descritte;
- grafici in scala compresa tra l:500 e 1:200 indicanti i profili
altimetrici, i tipi architettonici degli edifici, le sezioni delle sedi
stradali e le sistemazioni a verde o a zone speciali;
- le norme tecniche di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali;
- piano dei comparti edilizi ed elenchi catastali delle proprietà da
espropriare o da vincolare;
- programmi e fasi di attuazione;
- relazione sulle spese necessarie all'esecuzione delle opere pubbliche e
degli espropri nei limiti indicati dal committente;
- quanto altro occorra a consentire la corretta interpretazione del
piano.
È compito del Committente di fornire in accordo con il Professionista
tutto il materiale cartografico, topografico, o catastale necessario ed
aggiornato, nonché i rilievi e dati statistici relativi alla demografia,
all'industria, ai commerci, agli impianti, alle attrezzature ed alle
infrastrutture della zona considerata: in particolare quanto necessario
per la redazione degli elaborati di cui alle voci 5), 6), 7). Quando il
committente non fornisca il suddetto materiale, vale quanto già detto per
il caso analogo dell'articolo 5. Per la eventuale stesura degli elaborati
non compresi nelle prestazioni del professionista il compenso sarà
concordato a discrezione. L'onorario da corrispondere al Professionista va
determinato come segue:
- sommatoria di due termini, il primo riferito alla superficie del
terreno considerato dal Piano particolareggiato ed il secondo al complesso
delle volumetrie esistenti e di progetto della superficie considerata in
base alle prescrizioni del Piano Regolatore. I coefficienti relativi sono
così stabiliti: L. 150.000 per ettaro di superficie del territorio e L.
15 in ogni mc di costruzione;
- adeguamento del compenso come sopra determinato in base ai coefficienti
indicati dalla seguente tabella:
per superficie |
fino ad |
Ha |
1 |
coeff. |
2,8 |
" |
" |
" |
2 |
" |
1,8 |
" |
" |
" |
3 |
" |
1,5 |
" |
" |
" |
5 |
" |
1,3 |
" |
" |
" |
10 |
" |
1,0 |
" |
" |
" |
25 |
" |
0,9 |
" |
" |
" |
50 |
" |
0,8 |
" |
" |
" |
100 |
" |
0,7 |
Per i lavori intermedi si opera per interpolazione lineare. Per
superfici superiori a Ha 100 il compenso sarà determinato con criterio
discrezionale preventivamente concordato. Oltre agli onorari di cui sopra
spettano al Professionista le seguenti maggiorazioni da concordarsi
preventivamente:
- per difficoltà dovute all'andamento altimetrico del terreno o alla
presenza di elementi particolarmente vincolanti (attrezzature,
infrastrutture prevalenti rispetto all'edilizia, edifici monumentali,
servizi, ecc.) aumento fino al 20%;
- per i piani comprendenti zone di ristrutturazione viaria ed edilizia,
aumento fino al 50%.
Quando l'incarico del piano particolareggiato è affidato allo stesso
compilatore del P.R.G. l'onorario previsto viene ridotto del 10%. Le
eventuali prestazioni per calcoli delle aree, frazionamenti, formazione
dei piani parcellari di esproprio e degli elenchi di espropriazione e per
i preventivi occorrenti alla compilazione del piano finanziario vanno
compensate a parte, a tempo oppure a discrezione a seconda delle
particolari caratteristiche delle prestazioni. Parimenti vanno compensate
a norma della presente tariffa tutte le prestazioni che il Professionista
dovesse compiere qualora l'Ente committente non dovesse fornire la
documentazione indicata dagli articoli.
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Art. 9. Piani particolareggiati di risanamento e
conservazione - 2/B
I piani particolareggiati esecutivi dei centri storico-artistici ed
ambientali che attuano la conservazione degli edifici e degli spazi
pubblici e privati aventi caratteristiche storico-artistiche ed ambientali
e la sistemazione degli edifici stessi mediante opere di restauro
architettonico e di risanamento interno devono essere basati su un rilievo
particolareggiato di ogni singolo edificio e di ogni elemento che presenti
pregi architettonici o artistici e su rilevamenti socio-economici. I
rilevamenti particolareggiati necessari e i dati informativi e statistici
saranno forniti dal committente o saranno compensati mediante
corresponsione degli onorari previsti dalla Tariffa professionale, oltre
al rimborso delle spese sostenute. Nei piani suddetti devono essere
indicati gli edifici da restaurare e da risanare, la destinazione di uso
degli edifici, l'eventuale rifusione particellare, la sistemazione degli
spazi. L'onorario da corrispondersi per i piani particolareggiati di
risanamento e comparti di ristrutturazione è valutato con le norme
previste dalla presente tariffa per i piani particolareggiati (art. 8),
elevando il coefficiente volumetrico a L. 30 per mc. di costruzione,
applicato sia agli edifici esistenti che a quelli di progetto. Saranno
compensati a parte, con gli onorari previsti dalla presente Tariffa, le
prestazioni relative ai calcoli delle aree, frazionamenti, formazione di
piani parcellari di esproprio ed elenchi di espropriazione, preventivi
inerenti alla compilazione del piano finanziario.
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Art. 10.
Compensi a tempo
In aggiunta agli onorari indicati dalla presente tariffa, e nei casi
previsti dalla stessa, al Professionista spettano i compensi valutati in
ragione di tempo, e computati a vacazione orario, per tutte quelle
prestazioni nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di
valutazione. Sono in particolare da computarsi a vacazione:
- i rilievi di qualunque natura;
- le pratiche amministrative presso uffici pubblici, i convegni
informativi con il Committente, o con altri nel di lui interesse;
- il tempo diurno e notturno impiegato nei viaggi di andata e ritorno;
- le pratiche catastali come indagini, ricerche, identificazioni,
confronti tra il vecchio e il nuovo catasto, ecc.
Gli onorari a vacazione spettano al professionista incaricato per ogni ora
o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto
inoltre ad un compenso per ogni aiuto. Gli onorari a vacazione sono
stabiliti nelle misure:
- di L. 3.000 ora per il Professionista;
- di L. 1.800 ora per i suoi aiuti laureati;
- di L. 1.080 per ogni altro aiuto di concetto.
Salvo i casi di effettiva maggiore prestazione professionale e salvo le
ore effettivamente impiegate nei viaggi, non si possono calcolare più di
10 ore sulle 24. Per operazioni compiute in condizioni di particolare
disagio, i compensi di cui al presente articolo possono essere aumentati
sino al 50%.
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Art. 11.
Spese da rimborsare
Il Committente deve sempre rimborsare al Professionista le seguenti spese:
- di viaggio, di vitto e di alloggio fuori residenza nonché di trasporto
fuori studio professionale sostenute da lui e dal personale di aiuto e le
spese accessorie;
- di bollo, di registri del contratto professionale, dei diritti di
uffici pubblici o privati, dell'imposta generale sull'entrata, del
rimborso delle tasse di liquidazione da parte degli Ordini professionali;
- di scritturazione, di dattilografia, di riproduzione di elaborati e
disegni eccedenti la prima copia, di traduzione di lingue estere, di
fotografie, di documenti, di rilegazioni fascicoli, di spese postali,
telefoniche e telegrafiche;
- di autenticazione delle copie di atti, relazioni, disegni, ecc.;
- di personale occorrente per rilievi, saggi, indagini tecniche
amministrative, legali e simili.
Le spese di viaggio su ferrovie, piroscafi, aerei, ecc. vengono rimborsate
sulla base della tariffa di prima classe (con eventuali aggiunte di
supplementi vari e di quelle per vagone letto nei viaggi notturni in
ferrovia) per il Professionista incaricato ed i suoi sostituti, e della
classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto. Le spese per
percorrenza su strade tanto con mezzi propri, quanto con mezzi noleggiati,
sono rimborsate integralmente secondo le ordinarie tariffe
chilometriche.
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Art. 12.
Disposizioni varie
Tutti gli onorari afferenti alle prestazioni urbanistiche possono essere
parzializzati come segue:
- progetto di massima costituito dagli elaborati tipici di cui agli
articoli 5, 7, 8 redatti in stesura sommaria ma sufficiente ad
identificare i criteri generali informatori del piano cui spetta il 40%
del compenso complessivo;
- progetto definitivo costituito dagli elaborati necessari al
completamento dell'incarico professionale cui spetta il 60% del compenso
medesimo.
Le successive eventuali prestazioni, compreso l'esame delle osservazioni
od opposizioni e la stesura delle contro deduzioni, saranno compensate a
parte con criterio discrezionale o a vacazione. Le varianti o modifiche
richieste dal Committente saranno compensate a discrezione previo accordo
con il Committente stesso. Gli acconti relativi alle prestazioni
professionali effettuate saranno commisurati al compenso e versati in
corso di studio proporzionalmente alle effettive prestazioni fornite. Per
una rateizzazione dei compensi, sia per il progetto di massima che per il
progetto definitivo, si possono considerare le seguenti percentuali:
- dieci per cento all'incarico;
- trenta per cento al termine del progetto di massima;
- trenta per cento alla consegna del progetto definitivo;
- venti per cento all'approvazione del committente;
- dieci per cento e conguagli a saldo non oltre un anno dalla consegna del
progetto definitivo.
I compensi per le prestazioni accessorie e rimborsi saranno versati
periodicamente durante il lavoro di progettazione. Eventuali rifacimenti
dopo gli esami delle Autorità, per particolari prescrizioni di queste,
saranno compensati a parte con criteri discrezionali o di analogia al tipo
di prestazione o a vacazione, secondo intese da stipulare con il
Committente.
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Tabella A
ADEGUAMENTO TARIFFA PER LE PRESTAZIONI URBANISTICHE
Onorari base da
applicarsi secondo le norme degli artt. 4 e 6 ai Piani Regolatori
comprensoriali e comunale e ai programmi di
fabbricazione.
|
Comune |
fino |
abitanti |
1.000 |
L. |
1.500.000 |
" |
" |
" |
2.000 |
" |
2.400.000 |
" |
" |
" |
3.000 |
" |
3.200.000 |
" |
" |
" |
4.000 |
" |
3.800.000 |
" |
" |
" |
5.000 |
" |
4.500.000 |
" |
" |
" |
10.000 |
" |
7.000.000 |
" |
" |
" |
25.000 |
" |
13.000.000 |
" |
" |
" |
50.000 |
" |
19.000.000 |
" |
" |
" |
100.000 |
" |
26.000.000 |
" |
" |
" |
200.000 |
" |
37.000.000 |
" |
" |
" |
300.000 |
" |
46.000.000 |
Per i comuni con popolazioni superiori gli onorari saranno determinati
a discrezione.
Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare.
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Tabella B
URBANISTICA
Percentuali per
la determinazione delle spese rimborsabili conglobate in relazione
agli onorari base della Tabella. |
Onorario |
fino a |
L. |
500.000 |
spese pari al |
55 |
% dell'onorario |
" |
" |
" |
1.000.000 |
" |
51 |
" |
" |
" |
" |
2.500.000 |
" |
45 |
" |
" |
" |
" |
5.000.000 |
" |
41 |
" |
" |
" |
" |
7.500.000 |
" |
38 |
" |
" |
" |
" |
10.000.000 |
" |
35 |
" |
" |
" |
" |
15.000.000 |
" |
31 |
" |
" |
" |
" |
20.000.000 |
" |
28 |
" |
" |
" |
" |
25.000.000 |
" |
25 |
" |
" |
" |
" |
30.000.000 |
" |
22 |
" |
" |
" |
" |
40.000.000 |
" |
19 |
" |
" |
" |
" |
50.000.000 |
" |
17 |
" |
" |
" |
" |
60.000.000 |
" |
15 |
" |
" |
" |
" |
70.000.000 |
" |
13 |
" |
" |
" |
" |
80.000.000 |
" |
12 |
" |
" |
" |
" |
90.000.000 |
" |
11 |
" |
" |
" |
" |
100.000.000 |
" |
10 |
" |
Per gli importi superiori il rimborso
spese sarà pari al 10% dell'onorario.
Per gli onorari intermedi si opera per interpolazione lineare.
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|
___________
Note
Prestazioni urbanistiche sono quelle per «studi di piani
regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della
circolazione e del traffico», di cui all'art. 5/e della Tariffa (L.
2.3.1949 n. 143) secondo il quale i relativi onorari sono stabiliti a
discrezione, ossia a criterio del professionista (art. 2/d tariffa). Con la
Circolare Ministero LL.PP. 1.12.1969 n. 6679, si è comunicata
l'approvazione della nuova Tariffa urbanistica, in cui all'art. 1, 3°
comma è stabilito che «gli adeguamenti dei compensi a tempo ed a
quantità stabiliti dalla presente tariffa saranno proposti congiuntamente
dai Consigli Nazionali con riferimento alle variazioni dell'indice
generale dei prezzi stabiliti dall'Istituto Centrale di Statistica ogni
qualvolta le variazioni di detto indice, rispetto a quelle corrispondenti
alla data di approvazione della tariffa ed ai successivi scatti, superi il
10%». Con la Circolare Ministero LL.PP. 10.2.1976 n. 22 si è considerato
che la Tariffa urbanistica ha carattere contrattuale (in quanto, non
essendo ancora stata approvata, non è obbligatoria) e si è ritenuto che
la maggiorazione degli onorari, per il loro adeguamento ogni qualvolta la
variazione degli indici ISTAT superi il 10%, debba essere riferita al
momento della stipulazione delle convenzioni con gli enti interessati o,
comunque, del conferimento dell'incarico (e non del compimento delle
prestazioni). Per i compensi discrezionali in argomento da concordare con
le Amministrazioni interessate, si è convenuto di adottare la Tabella A
allegata alla Circolare 1969/6679, i cui importi vanno rivalutati in base
agli indici ISTAT (la percentuale d'aumento è stata stabilita nella
misura dell'80% a partire dal 1° dicembre 1975). Agli onorari così
rivalutati sono da aggiungere vacazioni e spese, analiticamente in base
agli artt. 4 e 6 della Tariffa 1949/143 oppure con loro conglobamento
determinato in percentuale sui predetti onorari in base alla Tabella B
allegata alla Circolare 1969/6679. Ai fini della applicazione di detta
tabella per il computo degli onorari, occorrono pertanto le due altre
tabelle:- Tabella A1 delle variazioni degli indici ISTAT - Tabella A2 dei
conseguenti scatti di adeguamento.
|
Circolare
Ministero dei Lavori Pubblici Dir.ne Gen.le Urbanistica 10 febbraio
1976, n. 22/seg./V
Adeguamento della Tariffa Professionale riguardante prestazioni
urbanistiche.
|
Con lettera circolare del 1º dicembre 1969, n. 6679 questo
Ministero portava a conoscenza degli Enti cui era diretta (Amministrazioni
provinciali, Provveditorati alle OO.PP., Prefetture, Consigli Nazionali
degli Ingegneri e Architetti, Ordini degli Ingegneri e Architetti, ecc.)
la tariffa professionale riguardante le prestazioni urbanistiche,
proposta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli Architetti, con
le modifiche e le integrazioni suggerite dal Consiglio Superiore dei
LL.PP., perché, in attesa della sua formale approvazione, fosse dagli
Enti interessati «tenuta presente nel definire i rapporti derivanti dalle
prestazioni professionali in materia urbanistica».
L'art. 1 di tale tariffa - che non è stata ancora approvata ed alla
quale, tuttavia, si fa normale riferimento nella attribuzione degli
incarichi di progettazione urbanistica - prevede che gli adeguamenti dei
compensi da essa stabiliti «saranno proposti congiuntamente dai Consigli
Nazionali con riferimento alle variazioni dell'indice generale dei prezzi
stabilite dall'ISTAT ogni qualvolta le variazioni di detto indice,
rispetto a quelle corrispondenti alla data di approvazione della tariffa
ed ai successivi scatti, superino il 10%».
In relazione a tale norma i Consigli Nazionali degli Ingegneri e
Architetti hanno proposto un adeguamento di tale tariffa nella misura
dell'81,8%, corrispondente alla variazione dell'indice generale dei prezzi
dal novembre 1969 all'ottobre 1975, e hanno chiesto che venga emanata da
questo Ministero un'altra circolare che precisi l'indice di adeguamento
aggiornato alla data di emanazione della nuova circolare.
Questo Ministero ritiene, innanzitutto, che il meccanismo di adeguamento
previsto dalla tariffa abbia carattere di automaticità, nel senso che i
compensi da essa stabiliti debbano ritenersi automaticamente aumentati in
corrispondenza delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi, semprechè
si tratti di variazioni superiori al 10%.
Pertanto l'applicazione della tariffa - che ha evidentemente carattere
contrattuale, in quanto la tariffa medesima, non essendo stata approvata,
non è obbligatoria - dovrebbe, ad avviso di questo Ministero, comportare
anche l'adeguamento di cui trattasi, quando si verifichino le condizioni
sopraindicate.
In ogni modo, per aderire alla richiesta dei Consigli Nazionali degli
Ingegneri e Architetti ed allo scopo di favorire un'applicazione uniforme
della tariffa (nel caso, ovviamente, in cui le parti interessate, ripetesi,
intendano dare riferimento ad essa) questo Ministero, accertato che
l'indice generale dei prezzi, secondo le valutazioni dell'ISTAT, ha subito
l'aumento dell'83,1 nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1969 e il 30
novembre 1975 e sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP. che ha espresso
il proprio parere con voto n. 23 del 15.1.1976, ritiene che, in
conformità a detto parere, le proposte di adeguamento avanzate
congiuntamente dai Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti
siano da accogliere e che la percentuale di aumento possa essere stabilita
nella misura dell'80% a partire dal 1º dicembre 1975.
Per quanto concerne l'applicazione degli adeguamenti, questo Ministero
ritiene, sempre in conformità al parere del Consiglio Superiore dei
LL.PP., che non può accogliersi la tesi secondo la quale le maggiorazioni
degli onorari dovrebbero essere riferite al compimento delle singole
prestazioni e che invece la definizione degli onorari debba avvenire in
base a compensi, a tempo ed a quantità stabiliti dalla tariffa,
incrementati delle maggiorazioni corrispondenti alle variazioni
dell'indice ISTAT verificatesi al momento della stipula della
convenzione o, comunque, del conferimento dell'incarico.
Art. 8. Piani Particolareggiati e di zona (lottizzazioni) -
2/A
(Omissis)
l'onorario da corrispondere al professionista va determinato come segue:
a) sommatoria di due termini il primo riferito alla superficie del terreno
considerato dal Piano particolareggiato ed il secondo al complesso delle
volumetrie esistenti e di progetto della superficie considerata in base
alle prescrizioni del Piano Regolatore. I coefficienti relativi sono così
stabiliti: L. 270.000 per ettaro di superficie del territorio e L. 27 per
ogni mc. di costruzione;
(Omissis).
Art. 9. Piani particolareggiati di risanamento e
conservazione - 2/B
(Omissis)
L'onorario da corrispondersi per i piani particolareggiati di risanamento
e comparti di ristrutturazione è valutato con le norme previste dalla
presente tariffa per i piani particolareggiati (art. 8), elevando il
coefficiente volumetrico a L. 54 per mc. di costruzione, applicato sia
agli edifici esistenti che a quelli di progetto.
(Omissis).
Art. 10. Compensi a tempo.
(Omissis)
Gli onorari a vacazione sono stabiliti nelle misure:
a) di L. 5.400 per il Professionista;
b) di L. 3.240 per i suoi aiuti laureati;
c) di L. 1.944 per ogni altro aiuto di concetto.
(Omissis)
TABELLA A
Redazione di piano regolatore generale comunale o
intercomunale
ONORARI BASE da applicarsi secondo le norme degli artt. 4 e 6 ai Piani
Regolatori comprensoriali e comunali e ai programmi di fabbricazione.
Comune |
fino |
abitanti |
1.000 |
L. |
2.700.000 |
" |
" |
" |
2.000 |
" |
4.320.000 |
" |
" |
" |
3.000 |
" |
5.760.000 |
" |
" |
" |
4.000 |
" |
6.840.000 |
" |
" |
" |
5.000 |
" |
8.100.000 |
" |
" |
" |
10.000 |
" |
12.600.000 |
" |
" |
" |
25.000 |
" |
23.400.000 |
" |
" |
" |
50.000 |
" |
34.200.000 |
" |
" |
" |
100.000 |
" |
46.800.000 |
" |
" |
" |
200.000 |
" |
66.600.000 |
" |
" |
" |
300.000 |
" |
82.800.000 |
Per i Comuni con popolazioni superiori gli onorari saranno determinati
a discrezione.
Per i valori intermedi si opera per interpolazione lineare.
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|
VARIAZIONI DEGLI INDICI ISTAT PER
L'ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE URBANISTICHE
L’adeguamento della tariffa urbanistica (Circ. LL. PP.1.12.1969 n. 6679)
ha carattere di automaticità; i compensi da essa stabiliti
agli artt. 8,9,10 ed alla Tab. A debbono ritenersi aumentati, in corrispondenza delle variazioni dell’indice
ISTAT dei prezzi, semprechè queste siano superiori al 10%.
Vanno comunque applicate le variazioni verificatesi al momento della stipula della convenzione e del conferimento dell’incarico, e non
quelle vigenti al compimento delle singole prestazioni (circ. LL.PP. 10 febbraio 1976
n. 22).
Tabella ISTAT delle
variazioni percentuali dei prezzi |
|
gen. |
feb. |
mar. |
apr. |
mag. |
giu. |
lug. |
ago. |
set. |
ott. |
nov. |
dic. |
1969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--- |
1970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1971 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,1 |
|
1972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1973 |
|
21,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30,8 |
|
1974 |
|
|
41,0 |
|
|
|
51,2 |
|
|
62,6 |
|
|
1975 |
|
70,4 |
|
|
|
|
|
|
|
81,8 |
|
|
1976 |
|
90,0 |
|
|
103,2 |
|
|
|
110,8 |
|
122,5 |
|
1977 |
|
133,6 |
|
|
142,7 |
|
|
|
151,3 |
|
|
|
1978 |
161,4 |
|
|
|
172,6 |
|
|
|
182,0 |
|
|
|
1979 |
195,3 |
|
203,4 |
|
212,3 |
|
|
221,4 |
|
237,0 |
241,4 |
|
1980 |
258,4 |
264,6 |
|
273,8 |
|
280,6 |
|
306,2 |
|
|
314,7 |
320,1 |
1981 |
|
335,7 |
341,9 |
|
354,3 |
|
362,9 |
|
372,6 |
381,9 |
390,1 |
|
1982 |
401,8 |
|
413,0 |
|
423,5 |
|
436,3 |
446,0 |
453,8 |
464,7 |
472,1 |
|
1983 |
|
491,9 |
|
503,6 |
|
512,9 |
|
521,1 |
|
539,7 |
546,3 |
|
1984 |
557,2 |
564,2 |
|
573,5 |
|
|
583,6 |
|
|
597,6 |
601,9 |
|
1985 |
614,0 |
|
626,0 |
|
636,9 |
|
|
644,7 |
|
656,7 |
|
667,2 |
1986 |
670,8 |
|
|
681,2 |
|
|
|
|
690,8 |
|
|
700,5 |
1987 |
|
|
711,6 |
|
|
|
721,9 |
|
730,1 |
|
|
741,2 |
1988 |
|
|
751,6 |
|
|
|
762,0 |
|
770,1 |
|
784,2 |
|
1989 |
793,8 |
801,2 |
|
881,6 |
|
|
822,0 |
|
|
836,8 |
840,5 |
|
1990 |
850,9 |
|
861,0 |
|
|
871,2 |
|
881,3 |
|
895,1 |
901,5 |
|
1991 |
912,6 |
921,8 |
|
|
932,8 |
|
940,2 |
|
|
955,8 |
963,8 |
|
1992 |
974,2 |
|
981,6 |
|
991,8 |
|
|
|
1001,9 |
|
1014,8 |
|
1993 |
1020,7 |
|
|
1031,7 |
|
1041,5 |
|
|
|
1055,8 |
1061,3 |
|
1994 |
|
1072,2 |
|
|
1082,1 |
|
|
|
1093,0 |
|
1103,9 |
|
1995 |
1112,7 |
1122,6 |
1132,5 |
|
1146,6 |
1153,3 |
|
|
1162,1 |
|
1176,2 |
|
1996 |
1180,0 |
|
|
1194,9 |
|
1202,5 |
1199,9 |
1201,1 |
|
|
1210,0 |
|
1997 |
|
|
|
|
1221,7 |
|
|
|
|
|
1231,8 |
|
1998 |
|
|
|
1241,7 |
|
|
|
|
|
1250,5 |
|
|
1999 |
|
|
|
1263,0 |
|
|
|
|
1271,7 |
|
|
1280,5 |
2000 |
|
|
1291,8 |
|
|
1301,8 |
|
|
|
|
1316,1 |
|
2001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota: tutte le variazioni sono da intendersi in
valori percentuali e positivi. |
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