Contributo integrativo coincidente con l'IVA ad esigibilità differita.
A partire dal 2016, il contributo integrativo dovuto a Inarcassa avrà corrispondenza con l'importo per l'esigibilità dell'IVA, che ai sensi di legge può essere 'differita' al momento dell'effettivo pagamento del corrispettivo professionale da parte del committente (art. 6, c. 5, DPR n. 633/1972 e art. 32-bis D.L.83/2012). Questa modifica all'RGP 2012 (art. 5.1 ter), approvata di recente dai ministeri vigilanti, consentirà di non anticipare - come in passato - il versamento del 4% sulle prestazioni rese ma non ancora incassate. Presto sul tema approfondita comunicazione tramite i canali istituzionali della Cassa. I modelli della Dichiarazione sui redditi 2016 recepiranno la novità. Attenzione alle istruzioni di compilazione