Formazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) ai sensi dell’art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44. Processo Civile Telematico.
A far data dal 30 giugno 2014, in ogni procedimento civile di competenza del tribunale ordinario, diverrà obbligatorio il deposito degli atti (con eccezione degli atti introduttivi e di costituzione delle parti) mediante trasmissione telematica.
La normativa vigente (art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44) ha previsto l’istituzione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde) che deve contenere i dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati all’utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo.
Con nota del Ministero di Giustizia del 5 giugno (documento allegato) venivano invitano tutti i Consigli e Collegi nazionali ad attivarsi affinchè venisse garantita l’iscrizione di tutti i professionisti appartenenti ai rispettivi albi professionali all’interno del ReGInde, mediante invio tempestivo dei dati necessari alla competente articolazione ministeriale.
In data 23 giugno 2014 l’Ordine ha quindi provveduto ad ottemperare a tale obbligo, inviando i dati richiesti.
A tale riguardo si comunica che tutti gli Iscritti avranno ricevuto il seguente avviso (una presa atto)
Il suo indirizzo di PEC …. è stato comunicato dal suo Ordine Professionale o Ente di appartenenza al Ministero della Giustizia e censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ai sensi del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, art. 7.
Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.
Per ulteriori informazioni: http://www.processotelematico.giustizia.it/