Le diverse zone sismiche riconosciute nel territorio piemontese (3S, 3 e 4), sono soggette a specifiche procedure e modalità di deposito e controllo degli aspetti edilizi e delle costruzioni, in particolare per quanto riguarda la definizione degli edifici e delle opere infrastrutturali aventi carattere strategico e rilevante e delle costruzioni modeste e di scarsa rilevanza ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità. Le procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico sono state parzialmente modificate ed integrate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7-3340 del 3 febbraio 2012 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 23 febbraio 2012.