Gli architetti iscritti al rispettivo ordine di appartenenza operano all'interno delle proprie competenze e hanno l'obbligo di aggiornamento professionale (CFP) pertanto non hanno l'obbligatorietà di corsi di aggiornamento specifici, in linea con i contenuti del modulo 1 e 2 allegato 1 del DPR 75/2013; che sono obbligatori solo per i soggetti abilitati alla certificazione iscritti all’Elenco regionale, di cui all’articolo 2, comma 4 del DPR 75/2013 e s.m.i.
Chiarimento sull'obbligo di aggiornamento imposto ad alcuni certificatori energetici della regione Piemonte per rendere noto chi è tenuto ad aggiornarsi attraverso la frequenza di un corso di 10 ore.
I professionisti che redigono gli Attestati di Prestazione Energetica:
se posseggono i tre seguenti requisiti: che abbiano conseguito uno specifico titolo di studio (vedi quali nella prima parte dell'elenco scaricabile), che siano iscritti a un Ordine o a un Collegio e che siano competenti in materia di progettazione di edifici e di impianti (ai sensi del DPR 75/2013 art. 2, co. 3);
NON SONO SOGGETTI all'aggiornamento obbligatorio |
SONO SOGGETTI all'aggiornamento obbligatorio |
Se posseggono i tre seguenti requisiti: che abbiano conseguito uno specifico titolo di studio (vedi quali nella prima parte dell'elenco scaricabile), che siano iscritti a un Ordine o a un Collegio e che siano competenti in materia di progettazione di edifici e di impianti (ai sensi del DPR 75/2013 art. 2, co. 3); |
Se non sono in possesso di uno dei tre requisiti a sinistra elencati. In questo caso i professionisti devono disporre di uno specifico titolo di studio e devono aver frequentato un corso di almeno 80 ore con esame finale e i corsi previsti per l'aggiornamento obbligatorio (ai sensi del DPR 75/2013 art. 2, co. 4). |
ARCHITETTI IUNIOR
Circolare della Regione Piemonte
(pervenuta in data 4 ottobre 2016)
Dal 1° ottobre 2016 i triennali per iscriversi all'elenco dei certificatori piemontesi e redigere gli APE devono aver frequentato il corso di 80/84 ore e nel caso siano già iscritti e vogliano certificare autonomamente devono seguire un corso di aggiornamento di 10 ore.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00115) (GU Serie Generale n.149 del 27-6-2013)
Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2015, n. 24-2360 Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali.