QUESITO Richiesta parere. Termini temporali del quinquennio. Obbligo aggiornamento
Spett.le
Regione Piemonte
INFO.SICURI
A seguito di alcune richieste di approfondimenti da parte di nostri Iscritti, Le chiediamo un parere in merito all'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore per coordinatori, da effettuare nell'arco del quinquennio, previsto dal D.Lgs. 81/08, e precisamente vorremmo avere chiarimenti sui termini temporali del quinquennio.
Da quando parte il secondo quinquennio entro cui fare le successive 40 ore?
La nostra interpretazione, confermata peraltro - verbalmente - da funzionari del settore, è che il secondo quinquennio inizi dall'ultima ora di formazione relativa al periodo precedente.
Ad esempio: se un professionista terminava le 40 ore di aggiornamento il 10 giugno del 2012, il successivo quinquennio entro il quale dover fare le 40 ore di aggiornamento, iniziava dall'11 giugno 2012 e terminava il 10 giugno 2017.
Secondo altre interpretazioni, invece, i quinquenni sono uguali per tutti, ovvero iniziano e finiscono per tutti i coordinatori nello stesso momento, partendo dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e calcolando 5 anni.
RISPOSTA DELLO SPORTELLO INFO.SICURI DELLA REGIONE PIEMONTE
9 MAGGIO 2016
Il secondo quinquennio parte dalla fine del quinquennio precedente.
Occorre stabilire quando il soggetto abbia conseguito l'abilitazione del corso da 120 ore.
Se prima del 15/5/2008: Il primo quinquennio ha avuto inizio il 15/5/2008 e si è concluso il 14/5/2013, il secondo quinquennio è iniziato il 15/5/2013 e si concluderà il 14/5/2018.
Se dopo il 14/5/2008 dalla data di conseguimento secondo lo stesso criterio.