(Risposta a quesito del 30 novembre 2010)
Quali sono i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.32, comma 5
del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.?
A riscontro del quesito proposto, premesso che la materia della formazione non rientra
fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente
attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province Autonome, si
forniscono le seguenti precisazioni, le quali costituiscono unicamente le osservazioni dello
scrivente ufficio non rappresentando il parere ufficiale del soggetto istituzionalmente
competente.
In relazione ai corsi la cui frequenza è necessaria per svolgere il ruolo di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), si ricorda che il comma 5 dell’art. 32 del
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo
unico di salute e sicurezza sul lavoro” prevede che il possesso di laurea in una delle classi
in esso indicate esonera dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo
periodo, dell’articolo in esame.
Per inciso, le classi di laurea richiamate dal "Testo unico" e presenti nel decreto 16
marzo 2007 (in GU n. 155 del 6/7/2007, S.O. n. 153) corrispondono a classi di laurea
triennale. In particolare:
L7 ingegneria civile e ambientale
L8 ingegneria dell’informazione
L9 ingegneria industriale
L17 scienze dell’architettura
L23 scienze e tecniche dell’edilizia
Lo stesso decreto 16 marzo 2007 individua poi le classi di laurea magistrale che non
sono esplicitamente richiamate dal decreto n. 81/2008 il quale richiama invece le classi di
laurea identificate dal decreto 4 agosto 2000, quali:
classe 4 classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
classe 8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
classe 9 classe delle lauree in ingegneria dell’informazione
classe 10 classe delle lauree in ingegneria industriale
Il possesso di una delle lauree menzionate, dunque, consente l’esonero dai moduli “A”
e “B” del corso per RSPP restando, pertanto, obbligatoria la frequenza del modulo “C”
secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e
Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
Tale corso avrà ad oggetto la prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura
ergonomica e da stress lavoro-correlato (di cui all’art. 28, comma 1, del Testo unico), di
organizzazione in azienda e di relazioni sindacali.
Giova ricordare, infine, che i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione sono tenuti, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 32, a frequentare, con
cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo su
menzionato.